L'acquisto delle divise della polizia municipale deve restare a carico del bilancio comunale non essendo possibile utilizzare a tal fine i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Le previsioni contenute al quarto comma dell'art. 208 del Codice della strada, infatti, nel destinare alla polizia municipale il 50% delle sanzioni amministrative introitate per il miglioramento della circolazione stradale, non si prestano a differenti estensioni. È quanto hanno chiarito le sezioni riunite della Corte dei conti per la regione siciliana che, nel testo del parere n. 20/2008 (pres. Sancetta, est. Faso), non hanno rinvenuto quella necessaria connessione tra il miglioramento della circolazione stradale (la finalità della disposizione contenuta nel codice della strada) e l'acquisto di vestiario per la polizia municipale. Il quesito, posto dal sindaco di Termini Imerese, ha inteso infatti richiedere l'intervento della magistratura contabile in funzione consultiva, in considerazione del fatto che esigenze prioritarie della stessa amministrazione comunale hanno impedito nell'anno in corso di stanziare anche piccole somme da destinare al vestiario degli operatori di polizia municipale. Pertanto, in considerazione della disposizione contenuta nel richiamato comma 4 del dlgs n. 285/92, secondo cui il 50% dei proventi delle multe per violazione al codice della strada va devoluto alla polizia municipale per il miglioramento della circolazione sulle strade, il primo cittadino della città imerese, chiedeva se tale locuzione potesse essere estesa «analogicamente» anche alla possibilità di acquistare vestiario estivo e invernale per la polizia municipale della città. Il collegio non ha ritenuto fattibile questa prospettiva. Ribadendo quanto già riportato in altri precedenti pareri (cfr. Corte conti Sicilia n. 9/2006 e n. 20/2007), ha rilevato che le disposizioni richiamate prevedono sì la devoluzione dei proventi destinata al finanziamento di determinate voci di spesa. Spese che hanno come finalità esclusivamente la sicurezza stradale. In tale visione, rientrano l'effettuazione di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, il potenziamento della segnaletica stradale, l'acquisto di autovetture per i servizi di polizia stradale (nonché la manutenzione di queste vetture, come sancito dal parere n. 20/2007 della stessa Corte). Antonio G. Paladino Italia Oggi 10/10/2008
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